Sez. 6, Sentenza n. 15477 del 28/02/2014 Ud. (dep. 07/04/2014) Rv. 258963 - 01
SENTENZA - REDAZIONE | Termini per la redazione della motivazione - Proroga ex art. 154 comma quarto bis disp. att. cod. proc. pen. - Comunicazione del provvedimento - Necessità - Impugnazione - "Dies a quo" - Identificazione.
SENTENZA - REDAZIONE
Nel caso i cui i termini per la redazione della sentenza, indicati nel dispositivo ai sensi dell'art. 544, comma terzo cod. proc. pen., siano stati prorogati con il provvedimento disciplinato dall'art.154, comma quarto bis disp. att. cod. proc. pen., i termini per l'impugnazione decorrono dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga che deve essere sempre tempestivamente comunicato e notificato alle parti del processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 154 com. 4 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)