Sez. 3, Sentenza n. 9627 del 02/10/1997 (Rv. 508469 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Disciplina ex art. 28 legge n. 392 del 1978 - Applicabilità - Esclusione - Rinnovazione tacita alle scadenze fissate dagli artt. 67 e 71 legge n. 392 del 1978 - Nuova locazione - Disciplina.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE
Alle locazioni di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo in corso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 non è applicabile l'art. 28 legge citata, con la conseguenza che il locatore è legittimato a disdettare senza motivazione; tuttavia, in caso di mancata disdetta, ove si ravvisi la rinnovazione tacita del contratto, la nuova locazione rimane soggetta agli artt. 27, 28 e 29 legge citata, ed ha quindi durata di sei anni con rinnovazione alla prima scadenza in mancanza di disdetta motivata ai sensi dell'art. 29 legge citata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)