Sez. 3, Sentenza n. 10929 del 02/11/1998 (Rv. 520273 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Immobili urbani destinati ad uso diverso dall'abitazione - Locazione in corso all'entrata in vigore della legge 398/72 - Rinnovazione tacita alle date di scadenza previste agli artt. 67 e 71 della citata legge - Nuova locazione - Disciplina.
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA
In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, ove alla cessazione del contratto per la scadenza dei termini stabiliti negli art.. 67 e 71 rispettivamente per i contratti soggetti e non soggetti a proroga, il giudice ravvisi la rinnovazione tacita del contratto a norma dell'art. 1597 cod. civ. , la nuova locazione rimane soggetta alla disciplina agli artt. 27, 28 e 29 della cit. legge 392/78 e, quindi, ha durata di sei anni con rinnovazione alla prima scadenza per altri sei anni ove il locatore non eserciti la facoltà di diniego di rinnovazione per uno dei motivi di cui al cit. art. 29.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)