diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11365 del 19/12/1996 (Rv. 501419 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Immobili urbani destinati ad uso diverso dall'abitazione - Locazione in corso all'entrata in vigore della legge n. 398 del1972 - Rinnovazione tacita alle date di scadenza previste dagli artt. 67 e 71 della citata legge - Nuova locazione - Disciplina.
Stato
decisa il 1996-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501419-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA

In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, ove alla cessazione del contratto per la scadenza dei termini stabiliti negli art. 67 e 71, rispettivamente per i contratti soggetti e non soggetti a proroga, il giudice ravvisi una rinnovazione tacita del contratto a norma dell'art. 1597 cod. civ. primo comma, la nuova locazione rimane soggetta alla disciplina di cui agli art. 27, 28, 29 della citata legge n.392 del 1978, e quindi ha durata di sei anni, con rinnovazione alla prima scadenza, per altri sei anni, ove il locatore non eserciti la facoltà di diniego di rinnovazione per uno dei motivi di cui al citato art. 29.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)