Sez. 5, Sentenza n. 3566 del 22/01/1974 Ud. (dep. 25/05/1974) Rv. 126927 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - POSSIBILITA DI DICHIARARE L'INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE CON LA SENTENZA DI APPELLO - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLE SPESE PROCESSUALI E DI PARTE CIVILE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - POSSIBILITA DI DICHIARARE L'INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE CON LA SENTENZA DI APPELLO - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLE SPESE PROCESSUALI E DI PARTE CIVILE.*
L'art 209 cod proc pen pur obbligando il giudice dell'impugnazione a pronunciare in camera di consiglio ordinanza di inammissibilita dell' appello, non gli vieta di procedere al dibattimento, di dichiarare l'inammissibilita con sentenza, e quindi di porre a carico dell'imputato le spese processuali nonche spese e onorari di parte civile. Se l'imputato aspira ad evitare tali spese nulla gli impedisce di invocare, prima che si compiono le formalita di apertura del dibattimento d'appello, l'emanazione della ordinanza di inammissibilita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)