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Sez. 1, Sentenza n. 3365 del 09/11/1979 Ud. (dep. 12/03/1980) Rv. 144628 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA DELLA IMPUGNAZIONE - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLE SPESE - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - INAMMISSIBILITA PRONUNCIATA DAL GIUDICE AD QUEM - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO - INAMMISSIBILITA PRONUNCIATA DAL GIUDICE A QUO - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1979-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144628-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA DELLA IMPUGNAZIONE - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLE SPESE - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - INAMMISSIBILITA PRONUNCIATA DAL GIUDICE AD QUEM - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO - INAMMISSIBILITA PRONUNCIATA DAL GIUDICE A QUO - ESCLUSIONE - RATIO.*

Il giudice, con il provvedimento che conclude il grado di giudizio dinanzi a se, e obbligato a decidere sul carico delle spese secondo il principio della soccombenza, salvo che la stessa riguardi la parte pubblica. In conseguenza, il giudice di appello che dichiari inammissibile l'impugnazione dell'imputato, deve condannare costui al pagamento delle spese processuali, sia che decide con ordinanza, sia che decida con sentenza. (la Cassazione ha osservato che il fatto che non si proceda a tale statuizione nel caso di declaratoria di inammissibilita della impugnazione da parte del giudice a quo non contraddice questo principio, in quanto in tal caso il provvedimento del giudice non conclude dinanzi ad esso il grado del giudizio, gia concluso con la precedente sentenza impugnata, contenente tale statuizione). (V mass nn 126927, 114733 e 113372).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)