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Sez. L, Sentenza n. 19183 del 28/09/2016 (Rv. 641383 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio della immutabilità della contestazione - Applicabilità alle fonti di prova - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641383-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il principio dell'immutabilità della contestazione attiene ai fatti posti a fondamento del licenziamento disciplinare, non anche ai mezzi di prova dei quali il datore di lavoro si avvalga per dimostrare giudizialmente la fondatezza dell'addebito, sicché non gli è impedito di chiedere in giudizio l'acquisizione di prove non emerse nel procedimento disciplinare, né gli è precluso, per dimostrare la sussistenza del fatto e la commissione da parte dell'incolpato, ferma la necessità di evitare conflitti fra gli esiti dei procedimenti, in forza della disciplina di cui agli artt. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 e 653 e 654 c.p.p., di avvalersi del giudicato penale di condanna che sopravvenga nel corso del giudizio civile di impugnazione della sanzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, nell'affermare la legittimità del licenziamento di un dirigente comunale, aveva valutato non solo gli atti delle indagini preliminari, già noti al momento dell'intimazione del recesso, ma anche l'esito del processo penale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)