Sez. 1, Sentenza n. 21932 del 12/10/2006 (Rv. 592880 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Criteri - Giudizio di appello - Contestazione del valore della causa e dei criteri di applicazione delle voci della tariffa professionale - Decisione - Specificazione del sistema di liquidazione adottato e della tariffa professionale applicabile - Obbligatorietà - Verificabilità del rispetto dei limiti tariffari inderogabili - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
In materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, il giudice d'appello, in presenza di contestazioni sul valore della causa e quindi della tariffa applicabile, nonché dei criteri di applicazione delle voci liquidate a titolo di onorari e di diritti, non può limitarsi ad una generica conferma della liquidazione globale imposta dal primo giudice, ma deve rideterminare, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, l'ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, onde consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)