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Sez. L, Sentenza n. 22337 del 29/06/2026 (Rv. 679459-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Impiegato sottoposto a procedimento penale - Sospensione cautelare dal servizio - Atto del procedimento disciplinare - Esclusione - Funzione di autotutela - Sussistenza - Conseguenze - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 2026-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679459-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE

Nel pubblico impiego privatizzato, la sospensione cautelare dal servizio dell'impiegato sottoposto a procedimento penale non è un atto del procedimento disciplinare, ma una misura di autotutela organizzativa, che non richiede perciò il previo contraddittorio con l'interessato, in quanto volta a tutelare l'immagine dell'amministrazione, la regolarità del servizio e il rapporto fiduciario con l'utenza, con la conseguenza che non trovano applicazione le disposizioni sulla competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari né il riparto di cui all'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, ed il provvedimento è riservato al dirigente, quale gestore del rapporto di impiego.

Costituzione art. 41, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)