Sez. L - , Sentenza n. 4411 del 18/02/2021 (Rv. 660861 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Sospensione cautelare obbligatoria ex art. 4 della l. n. 97 del 2001 – Natura - Giustificazione - Presupposti - “Restitutio in integrum” – Condizioni e limiti.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
La sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 97 del 2001, costituisce misura cautelare di carattere interinale, il cui esito è legato agli sbocchi del procedimento disciplinare, che l'amministrazione ha l'onere di avviare anche nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia "medio tempore" cessato. In particolare, la suddetta misura risulta giustificata solo ove la sanzione inflitta sia di gravità pari o maggiore della sospensione applicata, mentre nel caso in cui il procedimento disciplinare non venga attivato o la sanzione inflitta sia di minore gravità, al dipendente è dovuta la "restitutio in integrum" in relazione al periodo di sospensione cautelare non legittimato dalla sanzione irrogata.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/2001 num. 97 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)