Sez. L, Sentenza n. 12773 del 17/12/1997 (Rv. 510998 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO | Lavoratore invalido (sordomuto) - Rifiuto di svolgimento di mansioni assegnate, ritenute pregiudizievoli per la salute - Sentenza di rigetto dell'impugnativa del licenziamento - Valutazione negativa del comportamento di autotutela del lavoratore - Mancata considerazione delle ragioni giustificatrici di tale comportamento (anche se accertate "ex post") - Vizi di motivazione - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO
In caso di rifiuto, da parte di lavoratrice sordomuta dalla nascita assunta obbligatoriamente quale invalida, di svolgere (da sola) mansioni di pulizia nella camera mortuaria di una casa di cura privata, accompagnato da proposizione di ricorso d'urgenza per l'accertamento dell'incompatibilità di tali mansioni con la sua salute (in quanto scatenanti fenomeni depressivi), la sentenza che rigetti l'impugnativa del licenziamento intimato alla lavoratrice a causa di tale rifiuto, ritenendo contrario a buona fede e sproporzionato il comportamento di autotutela dalla stessa adottato, è viziata nella motivazione nella parte in cui non abbia valutato la ragionevolezza o meno della presa di posizione della lavoratrice rispetto a pretese del datore che potevano incidere seriamente sulla sua salute psicofisica, e nella parte in cui abbia omesso di verificare la (contestata) buona fede del datore di lavoro nella sua insistita richiesta di svolgimento delle mansioni in questione, alla luce anche del dettato normativo secondo cui l'inserimento dell'invalido nell'organizzazione aziendale deve assicurare la compatibilità delle mansioni con le condizioni fisiche del medesimo; né la stessa sentenza è in armonia con il principio per cui il giudice, in relazione a licenziamento per mancanze, deve tenere conto anche degli elementi idonei a giustificare il comportamento del lavoratore acquisiti in un secondo tempo e originariamente ignorati dal datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 1375, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)