Sez. U, Ordinanza n. 9080 del 09/06/1995 Ud. (dep. 24/08/1995) Rv. 201861 - 01
Edilizia - Disciplina urbanistica | Condono edilizio - Sospensione ex art. 44 della legge n. 47 del 1985 - Pluralità di reati in continuazione, dei quali non tutti estinguibili - Sospensione applicata all'intero procedimento - Necessità - Fattispecie.
Edilizia - Disciplina urbanistica
La sospensione prevista dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 deve essere applicata all'intero procedimento, qualora il giudice di merito, riconoscendo il vincolo della continuazione, abbia proceduto unitariamente per varie ipotesi di reato, delle quali alcune soltanto siano divenute estinguibili in base all'art. 38 della stessa legge. (Fattispecie in tema di condono edilizio ai sensi della legge n. 724 del 1994).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)