Sez. 5, Sentenza n. 3007 del 12/02/2007 (Rv. 595941 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Appello principale - Proposizione da parte degli uffici periferici - Autorizzazione - Motivazione - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il carattere meramente procedurale dell'autorizzazione prescritta dall'art. 52, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ai fini della proposizione dell'appello principale da parte degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate esclude la necessità che la stessa sia motivata, non essendo al riguardo configurabile un sindacato del giudice, che costituirebbe un mero duplicato della valutazione relativa alla fondatezza dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)