Sez. 5, Sentenza n. 20516 del 22/09/2006 (Rv. 593414 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione da parte degli uffici locali dell'Amministrazione finanziaria - Autorizzazione dell'ufficio sovraordinato - Natura giuridica - Presupposto processuale - Rilascio in data anteriore all'impugnazione - Necessità - Produzione nel giudizio di appello - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 52, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 2002, n. 546 - non più operativo a seguito dell'istituzione delle agenzie fiscali, alle quali è stata trasferita la generalità delle funzioni precedentemente esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, ma applicabile nella specie "ratione temporis" -, l'autorizzazione dell'ufficio sovraordinato alla proposizione dell'appello principale da parte dell'ufficio locale configura una condizione di ammissibilità dell'impugnazione, la quale deve realizzarsi prima della notifica dell'appello alla controparte, e la cui prova, ove l'autorizzazione non sia stata incorporata nello stesso documento contenente l'atto d'impugnazione, può essere fornita solo mediante il deposito di un autonomo documento nell'ambito del giudizio di secondo grado.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)