Sez. 5, Sentenza n. 13575 del 11/06/2007 (Rv. 599290 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione da parte degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria - Autorizzazione ex art. 52 comma secondo d.lgs. 546/92 - Necessità - Rilascio anteriore alla notificazione - Sufficienza - Data della materiale redazione del gravame - Irrilevanza - Diversità dei motivi di appello da quelli riportati nell'autorizzazione - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello proposto dall'Amministrazione erariale avverso la sentenza del giudice tributario è sufficiente che l'autorizzazione della direzione regionale delle entrate, prescritta dall'art. 52 del d.lgs. n. 546 del 1992, sia rilasciata in epoca anteriore rispetto alla notifica del gravame, a nulla rilevando che la suddetta autorizzazione sia successiva alla redazione dell'atto d'appello, né che i motivi con quest'ultimo dedotti differiscano da quelli riportati nell'autorizzazione, in quanto la determinazione ci contenuto del gravame è demandata agli uffici a ciò preposti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)