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Sez. 5, Sentenza n. 8596 del 23/06/2000 (Rv. 537984 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Impugnazione - Termine breve ex art. 325 cod. proc. civ - Decorrenza - Notificazione della sentenza - Necessità - Presentazione di ricorso per la correzione di errore materiale - Equipollenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537984-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

Nell'ipotesi in cui, pendente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria regionale con ricorso per cassazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, 51 e 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sia stato proposto alla stessa commissione ricorso per correzione della sentenza medesima ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., la proposizione di tale ricorso non costituisce atto equipollente alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnarla in sede di legittimità, stabilito dall'art. 51 comma 1 del suddetto decreto sul rito tributario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)