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Sez. 1, Sentenza n. 4945 del 28/05/1996 (Rv. 497855 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Notificazione della sentenza - Insussistenza - Proposizione di istanza di correzione di errore materiale della sentenza di appello - Equipollenza alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497855-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

Ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l'art. 326 cod. proc. civ., non può essere sostituita da forme di conoscenza legale equipollenti (nella specie, per avere il ricorrente precedentemente proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)