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Sez. 3, Sentenza n. 1114 del 27/03/1976 (Rv. 379786 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - SEPARAZIONE DELLA QUOTA IN NATURA DELL'ESECUTATO - CONDIZIONI - LIMITI - ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILE APPARTENENTE A DUE DEBITORI SOLIDALI - FALLIMENTO DI UN DEBITORE SOLIDALE - SUCCESSIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO - ESCLUSIONE DELLA SEPARAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379786-01

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - SEPARAZIONE DELLA QUOTA IN NATURA DELL'ESECUTATO - CONDIZIONI - LIMITI - ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILE APPARTENENTE A DUE DEBITORI SOLIDALI - FALLIMENTO DI UN DEBITORE SOLIDALE - SUCCESSIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO - ESCLUSIONE DELLA SEPARAZIONE.*

Poiche, a norma degli artt 599, 600 e 601 cod proc civ, la separazione della quota in natura spettante al debitore esecutato e consentita nel solo caso in cui non tutti i comproprietari dei beni indivisi, oggetto dell'esecuzione, siano obbligati nei confronti del creditore procedente, non puo disporsi tale separazione nella ipotesi in cui, dopo che il creditore abbia iniziato il procedimento di espropriazione di un immobile appartenente a due suoi debitori solidali, uno di questi sia fallito e nel procedimento esecutivo contro costui sia subentrato, a norma dell'art 107 legge fallimentare, il curatore del fallimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 600, Cod. Proc. Civ. art. 601, Legge Falliment. art. 107, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)