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Sez. 1, Sentenza n. 2720 del 09/10/1974 (Rv. 371186 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - NATURA - DEDUZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI UN TITOLO DIVERSO A FONDAMENTO DEL DIRITTO AL TRIBUTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371186-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - NATURA - DEDUZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI UN TITOLO DIVERSO A FONDAMENTO DEL DIRITTO AL TRIBUTO - AMMISSIBILITA.*

L'opposizione all'ingiunzione fiscale, disciplinata dal tu 14 aprile 1910, n 639, e dagli artt 144 e seguenti della legge di registro, deve essere considerata quale atto introduttivo di un giudizio di cognizione relativo all'accertamento (negativo, secondo la domanda dell'opponente) inteso ad appurare se sussistano in concreto i presupposti stabiliti dalla legge perche debba riconoscersi l'Obbligo del contribuente di corrispondere il tributo nella misura pretesa dall'ente impositore. In detto giudizio di cognizione piena l' amministrazione finanziaria puo anche addurre l'esistenza di un titolo diverso alla percezione di un tributo, mutando la causa predichiarata nell'ingiunzione e riconoscendo l'inesistenza del titolo su cui quest'ultima si fondava. In tal caso il giudice dell'opposizione deve conoscere della nuova causa petendi, non comportando tale esame un annullamento dell'atto amministrativo, perche e la stessa amministrazione creditrice che, nella esplicazione di una facolta legittima, modifica, integra e riduce la specifica pretesa fatta valere nei riguardi del contribuente. (V 1647'74, mass n 369820).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)