Sez. 1, Sentenza n. 4159 del 29/09/1977 (Rv. 387805 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI - TRASFERIMENTO ALL'ASSUNTORE DEI BENI ACQUISITI AL FALLIMENTO - SUBORDINAZIONE ALL'ESECUZIONE DI DETERMINATI OBBLIGHI - AMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI - TRASFERIMENTO ALL'ASSUNTORE DEI BENI ACQUISITI AL FALLIMENTO - SUBORDINAZIONE ALL'ESECUZIONE DI DETERMINATI OBBLIGHI - AMMISSIBILITA.*
Il trasferimento all'assuntore del concordato dei beni acquisiti al fallimento e soltanto uno degli effetti della sentenza di omologazione, il quale deve essere coordinato con quello principale e tipico, che consiste nella composizione giudiziale del dissesto dell'imprenditore mediante un regolamento negoziato ed omologato che ponga termine alle operazioni fallimentari: conseguentemente, poiche la legge non detta alcuna norma inderogabile che possa limitare l'autonomia negoziale degli interessati, deve ritenersi valida la clausola che differisce il trasferimento dei beni all'assuntore, subordinandolo all'esecuzione, da parte sua degli obblighi cui si e assoggettato. (V 4339/74, mass n 373025; (V 3575/72, mass n 361562).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130, Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)