Sez. 1, Sentenza n. 4339 del 17/12/1974 (Rv. 373025 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - TRASFERIMENTO DEI BENI DEL FALLITO - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - SUFFICIENZA - SUCCESSIVA REDAZIONE DI ATTO PUBBLICO - IRRILEVANZA - LIMITI - INADEMPIMENTO - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - TRASFERIMENTO DEI BENI DEL FALLITO - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - SUFFICIENZA - SUCCESSIVA REDAZIONE DI ATTO PUBBLICO - IRRILEVANZA - LIMITI - INADEMPIMENTO - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO.*
Nel caso di assunzione, da parte di un terzo, delle obbligazioni nascenti dal concordato, con sdebitamento del fallito e dietro corrispettivo della cessione dei beni acquisiti all'attivo, l'effetto traslativo automatico dei beni stessi, liberi da ipoteche, trova il suo titolo nella sentenza di omologazione del concordato, anche se questa sentenza preveda la redazione di un successivo rogito, quale strumento per dare esecuzione ad operazioni - come il pagamento del prezzo, la consegna della casa, la cancellazione di ipoteche - il cui inadempimento non vale ad impedire detto trasferimento, ma puo essere motivo di risoluzione del concordato. (V 3231'72, mass n 361033).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130, Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)