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Sez. 1, Sentenza n. 3575 del 12/12/1972 (Rv. 361562 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - FIDEIUSSIONE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1972-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361562-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - FIDEIUSSIONE - DIFFERENZE.*

La differenza tra la figura dell'assuntore del concordato fallimentare e quella del fideiussore consiste, dal lato attivo, nell'acquisizione immediata, in virtu della sentenza di omologazione, delle attivita fallimentari da parte dell'assuntore e, dal lato passivo, nell'accollo, con o senza liberazione immediata del debitore, delle obbligazioni nascenti dal concordato, da parte dello stesso assuntore il quale, adempiendo le obbligazioni anzidette, estingue un debito proprio, mentre il garante soddisfa un debito altrui. (Conf 2576'71, mass n 353662).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)