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Sez. L, Sentenza n. 3171 del 09/05/1983 (Rv. 428078 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO - LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ DEL CREDITO ED INTERESSI CORRISPETTIVI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INTERESSI MORATORI - OBBLIGO DEL FONDO PER LA SOLA MANCATA EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL MEDESIMO MOMENTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428078-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO - LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ DEL CREDITO ED INTERESSI CORRISPETTIVI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INTERESSI MORATORI - OBBLIGO DEL FONDO PER LA SOLA MANCATA EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL MEDESIMO MOMENTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO - ESCLUSIONE.*

Il principio che i debiti dello stato divengono liquidi ed esigibili, e perciò produttivi di interessi corrispettivi, solo quando la spesa sia stata ordinata con l'emissione del relativo titolo - salvo, comunque, l'Obbligo della corresponsione degli interessi moratori, indipendentemente dall'emissione o meno del titolo di spesa, nel caso in cui ricorrano i presupposti necessari alla configurabilità della mora - è applicabile anche al credito concernente l'indennità per cessazione dal servizio dovuta dal fondo di previdenza per il personale delle dogane, che, peraltro, non può essere ritenuto in colpa, e come tale tenuto alla corresponsione degli interessi moratori, per il semplice fatto di non aver corrisposto l'indennità nello stesso momento in cui l'iscritto è cessato dal servizio, giacché tale momento, alla stregua dell'art. 3 del d.P.R. 4 dicembre 1956 n. 1572, designa la causa del diritto all'indennità e non già la data in cui questa deve essere corrisposta. (V 4140/82, mass n 422120; (V 2065/80, mass n 405718; (V 1347/79, mass n 397621).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST., DPR 04/12/1956 num. 1572 art. 3, DPR 04/12/1956 num. 1572 art. 7, DPR 04/12/1956 num. 1572 art. 13, DPR 04/12/1956 num. 1572 art. 14, DPR 04/12/1956 num. 1572 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)