Sez. 3, Sentenza n. 2727 del 05/11/1966 (Rv. 325197 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - REATO - SENTENZA PENALE IRREVOCABILE - NOZIONE - SENTENZA ISTRUTTORIA - FATTISPECIE IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - REATO - SENTENZA PENALE IRREVOCABILE - NOZIONE - SENTENZA ISTRUTTORIA - FATTISPECIE IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.*
Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione breve previsto dal terzo comma dell'art.2947 cod.civ., nel concetto di sentenza penale irrevocabile, richiamato nella norma summenzionata, deve farsi rientrare ogni sentenza penale, sia essa di condanna o di assoluzione ed indipendentemente dal fatto che si tratti di sentenza emessa a seguito di dibattimento o in istruttoria. Pertanto, qualora sia stata emessa sentenza penale con cui il giudice istruttore abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti di un conducente di autoveicolo imputato del reato di omicidio colposo in quanto il fatto contestatogli non costituiva reato, il termine di due anni, previsto dal secondo comma dell'art. 2947 cod.civ. per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, decorre dalla data di emissione della predetta sentenza istruttoria. (Conf. 2355-60 - 1493-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)