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Sez. 3, Sentenza n. 12186 del 01/12/1998 (Rv. 521291 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Estinzione per amnistia - Concessione del beneficio previo esercizio di poteri decisori del giudice penale - Decorrenza della prescrizione - Dalla data di emissione della sentenza - Esclusione - Dal momento della irrevocabilità, ossia della non impugnabilità, della sentenza penale - Necessità.
Stato
decisa il 1998-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521291-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

Il termine di prescrizione dell'azione civile risarcitoria, indicato dai primi due commi dell'art. 2947 cod. civ., ove il fatto illecito generatore del danno, considerato dalla legge come reato, è dichiarato estinto per amnistia dal giudice penale previa immutazione del capo di imputazione - nella specie per ritenuta equivalenza tra la contestata aggravante e le concesse attenuanti comuni - decorre dalla data in cui tale sentenza del giudice penale è divenuta irrevocabile, perché non più soggetta ad impugnazione del P.M. per la degradazione effettuata, e non già dalla data di emanazione di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 152, Cod. Pen. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)