Sez. 1, Sentenza n. 5154 del 01/06/1990 (Rv. 467521 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - ERRORE - RILEVANZA - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - ERRORE - RILEVANZA - LIMITI.*
L'art. 102 della legge fallimentare, il quale consente l'esclusione dallo stato passivo, dopo la definitività del medesimo e purché la procedura non sia ancora chiusa, del creditore che "si scopra" privo di titolo di partecipazione trova applicazione tanto per emendare errori attinenti alla sussistenza del credito, quanto per correggere errori circa la Determinazione del "quantum", purché, in entrambi i casi, gli errori stesi discendano da vizio di percezione della realtà fattuale (non di giudizio) e tale vizio sia ricollegabile a falsità, dolo, errore essenziale, ovvero ignoranza di documenti decisivi successivamente rinvenuti.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)