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Sez. 6, Sentenza n. 1817 del 10/05/1995 Cc. (dep. 07/07/1995) Rv. 202818 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta dal Pubblico Ministero - Notifica alla persona offesa | Reato di omissione di atti di ufficio - Privato leso dalle omissioni - Notifica - Necessità.
Stato
decisa il 1995-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202818-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta dal Pubblico Ministero - Notifica alla persona offesa

Il reato di omissione di atti di ufficio, punito dall'art. 328 comma 2 cod. pen. integra un delitto plurioffensivo, nel senso che lede, oltre all'interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della pubblica amministrazione, anche il concorrente interesse del privato leso dall'omissione o dal ritardo dell'atto amministrativo dovuto. Tale norma, infatti, da un lato presuppone una richiesta presentata da un soggetto che vi abbia interesse, in quanto titolare di una situazione giuridica qualificata come diritto soggettivo o interesse legittimo e, dall'altro, tutela l'aspettativa dell'istante ad ottenere il provvedimento richiesto o in alternativa, la comunicazione dei motivi del ritardo o della mancata adozione del provvedimento. Ne consegue che il richiedente interessato riveste la posizione di persona offesa dal reato, tutelata dalle garanzie procedimentali previste dagli artt. 408-410 cod. proc. pen., a cominciare dal diritto alla notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)