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Sez. 2, Sentenza n. 13224 del 06/06/2006 (Rv. 590018 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Provvedimento decisorio - Emanazione - Conseguenze - Esaurimento della "potestas iudicandi" - Richiesta di revoca al giudice "a quo" - Potere - Dovere del giudice di decidere - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie - Istanza di revoca del provvedimento conclusivo del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - Litispendenza con il ricorso per cassazione avverso lo stesso provvedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590018-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

L'istanza volta a provocare la revoca di un provvedimento decisorio da parte dello stesso giudice che lo ha emanato, dopo che questi con la pronuncia stessa del provvedimento si è spogliato della "potestas iudicandi", è estranea ad ogni schema processuale e quindi non determina neanche il potere - dovere di pronunciare. Ne deriva che, ove l'istanza sia volta alla revoca del provvedimento emesso nel corso di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, non si pone alcuna questione di litispendenza tra la presentazione dell'istanza e la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento stesso.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)