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Sez. 1, Sentenza n. 272 del 10/01/2007 (Rv. 593872 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Provvedimento decisorio - Adozione - Conseguenze - Esaurimento della "potestas iudicandi" e impugnabilità del provvedimento stesso - Richiesta di revoca al giudice "a quo" - Potere - Dovere del giudice di pronunciare - Configurabilità - Esclusione - Impugnazione del rigetto dell'istanza di revoca - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593872-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE

Nel caso in cui il provvedimento decisorio emesso nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è impugnabile con ricorso per cassazione (anche se, come nella specie, pronunciato fuori udienza e nella forma dell'ordinanza) e, ove non impugnato, passa in giudicato, l'istanza diretta a provocare la revoca del provvedimento da parte dello stesso giudice che lo ha emanato, dopo che lo stesso con la pronuncia si è spogliato della "potestas iudicandi", è estranea ad ogni schema processuale e quindi non determina neanche il potere - dovere di pronunciare. Ne consegue che il ricorso per cassazione proposto non contro l'ordinanza decisoria ma contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca è inammissibile.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)