Sez. 1, Sentenza n. 7245 del 07/08/1996 (Rv. 499022 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE | Provvedimento decisorio - Emanazione - Conseguente esaurimento della "potestas iudicandi" - Richiesta di revoca al giudice "a quo" - Abnormità - Potere dovere di decidere - Sussistenza - Esclusione - Ricorso straordinario per cassazione contro la decisione su di essa adottata - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie relativa a provvedimento di convalida di ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE
L'istanza diretta a provocare la revoca di un provvedimento decisorio da parte dello stesso giudice che lo ha emanato, dopo che lo stesso con la pronuncia stessa del provvedimento si è spogliato della "potestas iudicandi", è estranea ad ogni schema processuale e quindi non determina neanche il potere - dovere di pronunciare. Ne deriva che il conseguente provvedimento non ha natura decisoria e non può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione. (Nella la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del provvedimento di convalida - ai sensi dell'art. 23 legge n. 689 del 1981 - di un'ordinanza ingiunzione applicativa di una sanzione amministrativa pecuniaria; peraltro la Corte ha accolto il ricorso proposto direttamente contro l'ordinanza di convalida, affetta da nullità processuale).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)