Sez. 1, Sentenza n. 3701 del 21/12/1971 (Rv. 355479 - 01)
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA (ESECUZIONE DI INCARICHI) - EFFETTI - NATURA DI CONTRATTO INNOMINATO MISTO - DISCIPLINA.*
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA (ESECUZIONE DI INCARICHI) - EFFETTI - NATURA DI CONTRATTO INNOMINATO MISTO - DISCIPLINA.*
Il conto corrente di corrispondenza, per effetto del quale la banca, nel presupposto di una disponibilita presso di se a favore del cliente si obbliga a prestargli il servizio di cassa, secondo le ricevute istruzioni, ha natura di contratto innominato misto, alla cui Costituzione concernono, insieme con la disciplina del mandato, che hanno rilievo preminente nella Determinazione della sua struttura e disciplina (V il richiamo alle norme sul mandato contenuto nell'art 1856 cod civ per tutte le operazioni regolate in conto corrente) anche elementi di altri negozi, fra cui il deposito in conto corrente. (V 761'69, mass n 339073; 3637'68, mass n 336912; 933'55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1856, Cod. Civ. art. 1857
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)