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Sez. 1, Sentenza n. 761 del 08/03/1969 (Rv. 339073 - 01)

CREDITO - CONTRATTI BANCARI - CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA (ESECUZIONE DI INCARICHI) - NATURA GIURIDICA - DISPONIBILITA DEL CONTO - COSTITUZIONE - MODALITA - APERTURA DI CREDITO - PRESUPPOSTI - ACCESSORIETA.*
Stato
decisa il 1969-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339073-01

CREDITO - CONTRATTI BANCARI - CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA (ESECUZIONE DI INCARICHI) - NATURA GIURIDICA - DISPONIBILITA DEL CONTO - COSTITUZIONE - MODALITA - APERTURA DI CREDITO - PRESUPPOSTI - ACCESSORIETA.*

Il conto corrente bancario, o conto corrente di corrispondenza, e un negozio giuridico atipico, dominato dalle regole del mandato, in quanto la banca assume l'incarico di compiere, nei limiti della sua organizzazione, pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e secondo le sue istruzioni. La disponibilita del conto puo essere costituita con versamenti di somme, con accrediti sul conto, od anche con intervento da parte della banca, la quale da corso ad ordini di pagamento con fondi propri (C.d. scoperto di conto). In quest'ultima ipotesi puo aversi un'apertura di credito, quando la banca si sia obbligata a concedere fido al cliente fino ad una somma determinata (per un certo tempo o a tempo indeterminato), ovvero una concessione temporanea di credito - che nella complessita del rapporto stesso ha carattere di prestazione accessoria rispetto a quella principale di mandato assunta dalla banca - quando la banca non abbia assunto alcun Obbligo di anticipare fondi. (V. 3637-68, mass. N. 336912).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1856, Cod. Civ. art. 1842

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)