Sez. U, Sentenza n. 2371 del 30/06/1969 (Rv. 341818 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - DECISIONE DI MERITO PRECLUSIVA - NOZIONE - ORDINANZA AMMISSIVA DI UNA CONSULENZA TECNICA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - DECISIONE DI MERITO PRECLUSIVA - NOZIONE - ORDINANZA AMMISSIVA DI UNA CONSULENZA TECNICA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Decisione di merito, preclusiva del regolamento di giurisdizione, e quella che affermi o neghi, nel caso concreto, l'esistenza di una volonta di legge conforme alla pretesa dedotta in giudizio, anche se concerna soltanto alcuni capi della domanda ed anche se risolva soltanto alcune questioni preliminari di merito. Deve, quindi, necessariamente trattarsi di un provvedimento il quale abbia la intrinseca natura di sentenza e sia suscettibile di passare in cosa giudicata. L'ordinanza, con la quale si dispone una consulenza tecnica, per stabilire la sussistenza e l'entita dei danni lamentati, e che contenga una generica considerazione sulla questione di merito, al fine di giustificare l'ammissione del mezzo istruttorio, non e preclusiva del regolamento preventivo di giurisdizione. (il SC, dopo avere affermato il principio che precede, ha rilevato che, nella specie, l'ordinanza ammissiva della consulenza, emessa da un giudice collegiale, era sottoscritta dal solo Presidente e, pertanto, in nessun caso si sarebbe potuto considerarla sentenza, perche priva della sottoscrizione di tutti i componenti il collegio, ossia di un elemento essenziale per la giuridica esistenza della sentenza). (V 3310/68, mass n 336304 2329/68, mass n 334649 2061/68, mass n n 334184 1074/67, mass n 327454).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)