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Sez. U, Sentenza n. 1074 del 19/05/1967 (Rv. 327454 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - DECISIONE DI MERITO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327454-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - DECISIONE DI MERITO - NOZIONE.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione puo essere proposto, in ogni momento, finche la causa non sia decisa nel merito in primo grado ovvero finche non sia passata in giudicato la sentenza di primo grado, che, senza decidere il merito, abbia risolto la questione di giurisdizione. Per decisione di merito, preclusiva del regolamento, si intende quella che affermi o neghi, nel caso concreto, l'esistenza di una volonta di legge conforme alla pretesa dedotta in giudizio, anche se concerna soltanto alcuni capi della domanda, ovvero quella che risolva questioni preliminari attinenti pur sempre al merito. Pertanto, la preclusione non sussiste se il giudice adito abbia esaminato il merito nei limiti strettamente necessari al fine di identificare l'oggetto sostanziale dell'Azione e di stabilire se essa, cosi come appare proposta, si inquadri o meno nella sfera della propria giurisdizione, in quanto, in tal caso, le considerazioni della sentenza relative al merito, essendo formulate con esclusivo riferimento alla questione di giurisdizione, hanno un'efficacia circoscritta all'ambito di essa e, non implicando un accertamento circa la fondatezza o l'infondatezza della pretesa, la sciano impregiudicato il merito, sia che il giudice abbia affermato, sia che abbia, invece, negato la propria giurisdizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)