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Sez. L, Sentenza n. 5642 del 16/11/1985 (Rv. 442835 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - DIVIETO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442835-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - DIVIETO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

Nel rito del lavoro, le eccezioni precluse in appello dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. sono soltanto le eccezioni in senso stretto, riguardanti cioè questioni riservate al potere dispositivo delle parti, e non anche le mere difese (nella specie, deduzione, ad opera dell'appellato, del proprio difetto di titolarità passiva del rapporto fatto valere in giudizio dallo attore), risolventisi nella contestazione dei requisiti di fondatezza della domanda, la cui sussistenza dev'essere dal giudice verificata anche d'ufficio. (Conf 2843/84, mass n 434888; (Conf 5092/83, mass n 429952).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)