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Sez. 3, Sentenza n. 591 del 17/01/2001 (Rv. 543220 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE | Miglioramenti - Indennizzo - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543220-01

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE

In tema di contratti agrari il consenso anche tacito del concedente all'esecuzione dei miglioramenti, deve in ogni caso precedere quale indispensabile condizione legittimatrice di tipo autorizzativo e non seguire l'esecuzione delle opere. Un assenso successivo, infatti, non varrebbe a far venire meno "ex tunc" l'illiceità della condotta del concessionario, dovuta al difetto della condizione legittimatrice, salvo eventualmente a precludere conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)