Sez. 3, Sentenza n. 1113 del 20/01/2006 (Rv. 586548 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE | Diritto all'indennizzo - Condizioni - Qualificazione - Prova - Onere - Soggetto gravato - Affittuario - Contestazioni da parte del concedente - Natura di eccezione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE
Perché possa trovare accoglimento la domanda diretta ad ottenere, al momento della cessazione del rapporto di affitto agrario, un indennizzo per i miglioramenti che l'affittuario assume di aver apportato al fondo occorre che questi, oltre a dimostrare l'avvenuta esecuzione delle opere volte al miglioramento del fondo, fornisca la prova, alternativamente, o di aver eseguito i miglioramenti stessi previa autorizzazione dell'Istituto Provinciale dell'Agricoltura, nel rispetto delle procedure previste dall'art, 16 della legge n. 203 del 1982, o che vi sia stato il consenso, espresso ed anteriore rispetto alla realizzazione delle opere, da parte del concedente. Tali condizioni - soprattutto per quanto attinente al "consenso" del concedente o alla "autorizzazione" dell'I.P.A. - rappresentano elementi costitutivi del diritto stesso il cui onere probatorio incombe al conduttore e, pertanto, le eventuali contestazioni proposte dal concedente-convenuto, in ordine alla sua sussistenza, non integrano gli estremi dell'eccezione in senso proprio, bensì quelli della mera difesa, non incidente in alcun modo sul detto onere probatorio, che continua a gravare sull'attore affittuario, ai sensi della norma generale di cui all'art. 2697 cod. civ. .
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)