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Sez. 3, Sentenza n. 1892 del 11/02/2002 (Rv. 552166 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Spettanza - Condizioni - Miglioramenti eseguiti dopo l'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 - Procedimento stabilito dagli artt. 11 e 14 della legge n. 11 del 1971 - Osservanza - Necessità - Eventuale assenso successivo del concedente - Efficacia - Limiti - Diritto all'indennità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552166-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ

I miglioramenti da parte dell'affittuario di fondo rustico, ove realizzati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, assumono rilievo, ai fini del riconoscimento all'affittuario della relativa indennità, soltanto se eseguiti con la procedura di cui agli artt. 11 e 14 della citata legge, mentre è irrilevante l'atteggiamento del concedente, in quanto l'eventuale assenso successivo da parte di quest'ultimo alla esecuzione dei miglioramenti non fa venire meno la illiceità della condotta dell'affittuario, conseguente alla mancanza della condizione legittimante (parere favorevole dalla p.a. competente), ma può, al più, sanare "ex nunc" la situazione di illegittimità, precludendo conseguenze pregiudizievoli per il coltivatore, senza far sorgere "ex post" il diritto all'indennizzo.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)