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Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 07/09/1991 (Rv. 473771 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Costituzione e comparizione delle parti | Tardiva costituzione dell'appellante ed omessa costituzione dell'appellato - Atto di riassunzione - Notifica all'appellato - Ordine di cancellazione della causa dal ruolo - Mancanza - Riattivazione del processo di impugnazione - Atto di riassunzione - Idoneità - Sdoppiamento del processo in due cause con distinti numeri di ruolo - Emendabilità - Mezzi.
Stato
decisa il 1991-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473771-01

Impugnazioni civili - Appello - Costituzione e comparizione delle parti

In caso di tardiva costituzione dell'appellante ed omessa costituzione dell'appellato, l'atto di riassunzione, che il primo notifichi al secondo, senza aspettare o sollecitare l'ordine di cancellazione dal ruolo, è ugualmente idoneo alla riattivazione del processo d'impugnazione, quiescente "ope legis" per effetto dell'indicata inattività delle parti, mentre il formale sdoppiarsi del processo medesimo in due cause con distinti numeri di ruolo, discendente dalla mancanza di detto ordine, resta emendabile attraverso provvedimento di riunione delle cause stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)