Sez. 1, Sentenza n. 11362 del 11/11/1998 (Rv. 520603 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI | Tardiva costituzione dell'appellante in caso di mancata costituzione dell'appellato - Conseguenze - Cancellazione della causa dal ruolo - Erronea prosecuzione del processo da parte del giudice d'appello fino alla sentenza di merito - Cassazione di detta sentenza con rinvio ad altro giudice.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI
Nel giudizio d'appello i due termini di costituzione fissati dalla legge per l'appellante e per l'appellato sono indipendenti l'uno dall'altro, onde ciascuna parte è tenuta ad osservare il proprio termine sotto pena di inefficacia della ritardata costituzione, a meno che l'altra parte, costituendosi, si difenda nel merito o comunque accetti il contraddittorio; la tardiva costituzione dell'appellante comporta pertanto, in caso di mancata costituzione dell'appellato, la cancellazione di ufficio della causa dal ruolo, con conseguente onere per le parti della sua riassunzione entro il termine perentorio di un anno dalla data del provvedimento di cancellazione, e, ove il giudice di appello non abbia proceduto alla cancellazione consentendo la prosecuzione del processo fino alla decisione di merito, la relativa sentenza dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta entro un anno dalla sentenza di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 349, Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)