Sez. 3, Sentenza n. 4642 del 27/04/1995 (Rv. 492020 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Tardiva costituzione dell'appellante e costituzione di alcune soltanto delle parti appellate - Conseguenza - Cancellazione della causa dal ruolo - Erronea prosecuzione del processo - Nuova impugnazione proposta entro l'anno - Sua equiparazione alla riassunzione del processo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
La tardiva costituzione dell'appellante, quando si siano costituite solo alcune delle parti appellate, comporta ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ. la cancellazione della causa dal ruolo con conseguente quiescenza del processo, e non consente al giudice d'appello anche nel caso di inesistenza della notificazione dell'impugnazione (perché eseguita nei confronti di più parti presso un unico procuratore mediante consegna di una sola copia dell'atto) di esaminare ogni questione relativa alla ritualità della notifica o alla possibilità di integrare il contraddittorio. Pertanto, qualora il processo sia erroneamente proseguito, la nuova impugnazione ritualmente notificata entro l'anno dalla data in cui avrebbe dovuto essere emesso il provvedimento di cancellazione va considerata come riassunzione del processo quiescente, senza che, in concreto, possa farsi riferimento alla decorrenza del termine breve per appellare, difettandone il presupposto costituito dalla - virtuale - sanzione di inammissibilità della prima impugnazione, non dichiarabile per effetto della situazione processuale creatasi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)