Sez. 1, Sentenza n. 8247 del 06/02/2008 Cc. (dep. 22/02/2008) Rv. 239045 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Causa di ricusazione emersa in corso di udienza cui l'imputato partecipi in videoconferenza - Incarico al difensore di presentare la relativa dichiarazione - Termine di presentazione - È quello di tre giorni - Fondamento.
GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
Qualora la causa di ricusazione del giudice emerga nel corso dell'udienza dibattimentale cui l'imputato partecipi in videoconferenza, dando quindi mandato al difensore di presentare la relativa dichiarazione, il termine che il difensore deve osservare è da individuarsi in quello di tre giorni stabilito dall'art. 38, comma secondo, prima parte, cod.proc.pen., non potendosi pretendere che egli, onde osservare il più ristretto termine segnato dalla fine dell'udienza, quale indicato nella seconda parte del medesimo art. 38, comma secondo, abbandoni la difesa del proprio assistito per raggiungere la cancelleria del giudice competente a decidere sulla ricusazione, cui detta dichiarazione va, per legge, presentata (nella specie, la corte d'appello, trattandosi di ricusazione di un giudice del tribunale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)