diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7161 del 21/07/1998 (Rv. 517387 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO | Invenzioni di servizio e invenzioni di azienda - Elementi comuni e connotati distintivi - Equo premio per l'invenzione di azienda - Determinazione - Criteri - Adozione della cosiddetta "formula tedesca" - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517387-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO

L'invenzione di servizio e l'invenzione di azienda - rispettivamente previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 23 del R.D. 29 giugno 1939 n.1127 - hanno in comune almeno due elementi, rappresentati dalla circostanza che l'invenzione è avvenuta nell'ambito dell'esecuzione del contratto di lavoro subordinato e dalla conseguente appartenenza (a titolo originario) al datore di lavoro dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione (il che rappresenta un sensibile scostamento rispetto al principio fondamentale in materia di brevetti secondo cui è l'autore dell'invenzione ad essere titolare dei diritti di utilizzazione economica). Il connotato che distingue le due fattispecie è rappresentato, invece, dal fatto che nell'invenzione di azienda la prestazione del dipendente non consiste nel perseguimento di un risultato inventivo, sicché il conseguimento di questo non rientra nell'attività dovuta (anche se resta pur sempre collegato ad essa) e non è specificamente retribuito. In luogo dello specifico corrispettivo la legge prevede, infatti, l'equo premio che risponde alla logica di indennizzare il dipendente espropriato del diritto di utilizzazione economica e che deve essere determinato in base all'importanza dell'invenzione. Ai fini della liquidazione del premio non è però sufficiente stabilire il valore economico del prodotto creativo (che va desunto anche dagli utili semplicemente prevedibili, in relazione al tipo di attività esercitato dall'impresa), ma occorre tenere conto anche di altri fattori, quali la retribuzione percepita dal dipendente in relazione al tempo impiegato per conseguire il risultato inventivo, il tipo di attività svolta dall'inventore e il contributo aziendale al conseguimento dell'invenzione.(In base a tali principi la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva adottato come criterio di quantificazione dell'equo premio la cosiddetto "formula tedesca" consistente nel prodotto del valore dell'invenzione moltiplicato per la quantità di tempo impiegata rapportata alle caratteristiche lavorative del dipendente inventore, diviso cento)

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)