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Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 23/04/1977 (Rv. 385238 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE - ESTENSIONE - DOMANDA RISARCITORIA FONDATA SU CAUSA PETENDI GIA DEDOTTA IN PRECEDENTE GIUDIZIO TRA LE STESSE PARTI, MA RELATIVA A DANNO AUTONOMO E DISTINTO - PRECLUSIONI DERIVANTI DAL PRECEDENTE GIUDICATO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385238-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE - ESTENSIONE - DOMANDA RISARCITORIA FONDATA SU CAUSA PETENDI GIA DEDOTTA IN PRECEDENTE GIUDIZIO TRA LE STESSE PARTI, MA RELATIVA A DANNO AUTONOMO E DISTINTO - PRECLUSIONI DERIVANTI DAL PRECEDENTE GIUDICATO - INAPPLICABILITA.*

Il principio in base al quale l'autorita del giudicato sostanziale copre il 'dedotto ed il deducibilè, e, cioe, anche le questioni non proposte, che rientrino nella sfera logico-giuridica della decisione, o siano con la medesima incompatibili, opera nei limiti segnati dagli elementi costitutivi dell'Azione. Detta preclusione, pertanto, non sussiste con riguardo alla domanda risarcitoria, che, pur fondata su 'causa petendì gia dedotta in precedente giudizio fra le stesse parti (nella specie, illegittimita delle opere eseguite dal proprietario del piano sovrastante in edificio condominiale), sia rivolta a conseguire il ristoro di un danno autonomo e distinto (nella specie, in quanto afferente a locali diversi da quelli per il cui danneggiamento si era in precedenza agito). (V 4118/74, mass n 372747; (V 260/74, mass n 367889).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)