Sez. 1, Sentenza n. 260 del 01/02/1974 (Rv. 367889 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE (QUID DISPUTANDUM E QUID DISPUTATUM) - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - ESTREMI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE (QUID DISPUTANDUM E QUID DISPUTATUM) - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - ESTREMI.*
Il giudicato, a norma dell'art 2909 cod civ, si Forma su tutto cio che ha formato oggetto della decisione, compresa la risoluzione delle questioni che costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico e giuridico della pronuncia dispositiva. L'effetto preclusivo dei provvedimenti giurisdizionali in genere non si limita, pertanto, alla questione che ha formato oggetto della decisione, ma - per l'esigenza che la questione decisa non venga riaperta - si estende a tutte le altre questioni, proponibili e non proposte, incompatibili con i presupposti logico-giuridici della pronuncia stessa. (V 2625'72, mass n 360175; 1307'71, mass n 351507).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)