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Sez. 1, Sentenza n. 260 del 01/02/1974 (Rv. 367889 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE (QUID DISPUTANDUM E QUID DISPUTATUM) - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1974-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367889-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE (QUID DISPUTANDUM E QUID DISPUTATUM) - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - ESTREMI.*

Il giudicato, a norma dell'art 2909 cod civ, si Forma su tutto cio che ha formato oggetto della decisione, compresa la risoluzione delle questioni che costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico e giuridico della pronuncia dispositiva. L'effetto preclusivo dei provvedimenti giurisdizionali in genere non si limita, pertanto, alla questione che ha formato oggetto della decisione, ma - per l'esigenza che la questione decisa non venga riaperta - si estende a tutte le altre questioni, proponibili e non proposte, incompatibili con i presupposti logico-giuridici della pronuncia stessa. (V 2625'72, mass n 360175; 1307'71, mass n 351507).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)