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Sez. 5, Sentenza n. 894 del 07/06/1967 Ud. (dep. 21/09/1967) Rv. 105466 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - NOZIONE E CARATTERE SOGGETTIVO - NECESSITA DI INTEGRALE RISARCIMENTO - OFFERTA IRRITUALE RESPINTA DAL DANNEGGIATO - IRRILEVANZA - SUSSIDIARIETA DELL'OFFERTA REALE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1967-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105466-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - NOZIONE E CARATTERE SOGGETTIVO - NECESSITA DI INTEGRALE RISARCIMENTO - OFFERTA IRRITUALE RESPINTA DAL DANNEGGIATO - IRRILEVANZA - SUSSIDIARIETA DELL'OFFERTA REALE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE.*

L'art 62 n 6 cod pen - che va ricollegato all'art 185 cod pen, per il quale ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento, e non e pertanto applicabile ai soli reati contro il patrimonio - configura una attenuante condizionata al fatto che il colpevole prima del giudizio abbia riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni. Trattasi di una attenuante di natura squisitamente soggettiva, che trova la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che l'avvenuto risarcimento del danno anteriormente al giudizio assume quale prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e quindi della sua minore pericolosita sociale. Ma perche il ravvedimento del reo possa essere ritenuto, e quindi perche la attenuante possa trovare applicazione, occorre che il risarcimento del danno sia totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire una generica offerta di ristoro rimasta tale, sia pure perche respinta dal danneggiato che l'abbia considerata inutile e priva di interesse. La mancata collaborazione del leso non impedisce, infatti, all'autore del danno di provvedere al risarcimento ponendo a disposizione del danneggiato (nelle forme dell'offerta reale e del successivo deposito) le somme che ritiene dovute, salvo al giudice di stabilire se la somma offerta sia stata adeguata al pregiudizio. (sulla necessaria integrita del risarcimento V, in relazione a varie (fattispecie, 103535, 103928, 104359, 104489, 104679, anno 1967: 102(858, anno 1966: sulla esigenza dell'offerta reale nell'ipotesi di (mancata adesione del leso, Conf 103521, 103536, 104310, anno 1967: (100291, 102531, 102858, anno 1966: contra, nel senso che il risarci(mento puo essere effettuato anche in Forma diversa dall'offerta rea(le, 101001, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)