Sez. 3, Sentenza n. 20981 del 12/10/2011 (Rv. 619863 - 01)
TRANSAZIONE - OGGETTO - IN GENERE | Transazione avente ad oggetto danni futuri - Ammissibilità - Condizioni - Accertamento - Giudice di merito - Spettanza - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.
TRANSAZIONE - OGGETTO - IN GENERE
Il danneggiato, anche dopo aver transatto la lite col danneggiante, può sempre domandare il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, a nulla rilevando che la transazione abbia previsto l'estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri, potendo tale previsione riguardare solo quelli, tra i danni futuri, ragionevolmente prevedibili al momento della stipula; stabilire, poi, se un determinato tipo di danno sia o meno prevedibile all'epoca della transazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito. (Fattispecie in tema di danni derivanti da opere di ristrutturazione edilizia eseguite in proprietà altrui).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)