Sez. 3, Sentenza n. 12320 del 10/06/2005 (Rv. 582487 - 01)
TRANSAZIONE - OGGETTO - IN GENERE | Transazione avente ad oggetto liti future e danni non ancora manifestatisi - Ammissibilità - Condizioni - Accertamento - Giudice di merito - Spettanza - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie concernente transazione volta a prevenire liti in ordine a rapporto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione intercorso tra le parti.
TRANSAZIONE - OGGETTO - IN GENERE
In tema di transazione, le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965, primo comma, cod. civ., possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili; il relativo accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e completa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda proposta dal conduttore, nei confronti del locatore, di accertamento della nullità -in quanto simulata- della transazione stipulata con riferimento a contratto di locazione ad uso diverso da abitazione tra di esse intercorso, ponendo in rilievo come la corte territoriale avesse accertato essere la transazione in questione intervenuta a regolare la particolare situazione nella quale, da un lato, la società locatrice, obbligandosi a non eseguire il provvedimento di rilascio a suo favore sino alla prevista scadenza, autorizzava la protratta occupazione dell'immobile, e, dall'altro, la società conduttrice, nei cui confronti sarebbe stato altrimenti eseguito lo sfratto, si obbligava a corrispondere sino alla suddetta scadenza l'indicata somma mensile a titolo di corrispettivo dell'occupazione dell'immobile, con la previsione a suo carico di una penale per ogni giorno di ritardato rilascio oltre il periodo di consentita utilizzazione del bene, sicché le liti che le parti intendevano nel caso prevenire erano sia quella relativa al procedimento esecutivo di sfratto, sia l'altra relativa all'obbligo del conduttore di corrispondere o meno il canone durante il periodo intercorrente tra la dichiarata cessazione della locazione e la data di corresponsione dell'indennità, questione, quest'ultima, all'epoca della stipulazione della transazione costituente "res dubia", in quanto oggetto di difformi decisioni in sede di giurisprudenza di legittimità e non essendo ancora intervenuta a dirimere il contrasto la sentenza delle sezioni unite n. 1177 del 2000).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)