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Sez. 2, Sentenza n. 5846 del 23/05/1991 (Rv. 472332 - 01)

Mediazione - Rimborso delle spese | Conferimento dell'incarico di promuovere affari fino alla scadenza di un termine prestabilito - Clausola contrattuale contenente la previsione della spettanza della provvigione anche in caso di rifiuto del committente di concludere il contratto - Revoca dell'incarico - Diritto dell'incaricato al corrispettivo - Sussistenza - Differenze con la mediazione tipica.
Stato
decisa il 1991-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472332-01

Mediazione - Rimborso delle spese

A differenza della mediazione tipica, nella quale a norma dell'art. 1756 cod. civ., per l'affare non concluso al mediatore spetta soltanto il diritto al rimborso delle spese, essendo il committente "dominus" della conclusione (o meno) del contratto ed anche della revoca dello stesso incarico senz'altro onere, nel contratto, per cui sia pattuito un termine di efficacia con facoltà per l'incaricato, fino alla scadenza dello stesso, di promuovere affari con diritto alla provvigione anche se il committente rifiuti la conclusione del contratto, la revoca dell'incarico, ponendosi in contrasto con detta attribuzione, rientrante nel potere di autonomia contrattuale delle parti in rispondenza all'esigenza di favorire al massimo grado la promozione degli affari, comporta il diritto dell'incaricato ad un corrispettivo, anche in applicazione del principio generale di cui all'art. 1373, terzo comma, cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1756

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)