Sez. L, Sentenza n. 11508 del 29/10/1991 (Rv. 474464 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa | Immediatezza della contestazione - Necessità - Limiti - Ritardo nell'intimazione del recesso fino all'esito del giudizio penale relativo al fatto costituente giusta causa - Inammissibilità - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa
In tema di licenziamento per giusta causa, la necessità che l'immediatezza della contestazione, condizionante la tempestività e quindi la validità del licenziamento stesso, sia intesa in senso relativo, con conseguente ammissibilità di un intervallo necessario per l'accertamento dei fatti da contestare, non comporta che, ove per la mancanza del lavoratore sia stato promosso procedimento penale, il datore di lavoro - specie quando abbia già la certezza che il fatto, per le sue modalità di tempo e di luogo, sia ascrivibile al lavoratore - possa ritardare l'intimazione del recesso fino all'esito del giudizio penale, essendo la protrazione del rapporto di lavoro logicamente incompatibile con la sussistenza di una giusta causa di licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto tempestivo il licenziamento intimato quando il lavoratore, già processato per direttissima e condannato, con sentenza da lui gravata di appello, era stato riammesso in servizio da alcuni mesi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)